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lunedì 27 febbraio 2006

Cagliari. VIA LA LEGNAIA DALL'ANFITEATRO ROMANO !

----- Original Message -----
From: stefano deliperi Sent: Monday, February 27, 2006 4:47 PM

Subject: VIA LA LEGNAIA DALL'ANFITEATRO ROMANO !


VIA LA LEGNAIA DALL'ANFITEATRO ROMANO !
Il T.A.R. Sardegna, con sentenza del 24 febbraio scorso, ha accolto le ragioni del Soprintendente per i beni archeologici che chiedeva la rimozione dell'allestimento ligneo per gli spettacoli estivi (inizialmente predisposti dall'Ente Lirico di Cagliari) che dal 2000, purtroppo, ricopre l'Anfiteatro romano di Cagliari, il principale monumento di epoca romana esistente in Sardegna nonché uno dei tre soli anfiteatri romani scavati nella roccia ancora esistenti. Il Comune di Cagliari ha perso il ricorso. Infatti, con la nota n. 6735 del 9 ottobre 2000 il Soprintendente Archeologico di Cagliari invitava il Comune di Cagliari "a provvedere, con la consentita sollecitudine, alla restituzione del monumento alla naturalità del contesto archeologico e perciò a rimuovere tutte le impalcature lignee relative alla platea ed al palco, nonché alle gradinate delle estremità settentrionale, orientale e occidentale e delle relative vie di fuga, fatti salvi gli apprestamenti idonei a consentire l'agibilità dell'edificio alla visita del pubblico … e quanto altro necessario a garantire, sul piano della sicurezza, il rispetto della normativa vigente". Detta nota veniva dall'Amministrazione comunale cagliaritana impugnata davanti al T.A.R. Sardegna con l'esito sostanziale di fermare fino al momento attuale qualsiasi operazione di rimozione di quello che doveva essere un allestimento amovibile e temporaneo. L'Anfiteatro romano riveste le caratteristiche di "bene culturale" ai sensi degli artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 ed è tutelato con vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1°, lettera m, del decreto legislativo n. 42/2004. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 42/2004, "i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure da recare pregiudizio alla loro conservazione";L'intervento, definito in tutti gli atti disponibili "temporaneo e reversibile", risulta autorizzato con condizioni sul piano della tutela archeologica con note Soprintendente Beni Archeologici n. 7252/1 del 14 ottobre 1998, n. 8840 del 9 novembre 1998, n. 9373 del 25 novembre 1998, n. 8989/1 del 23 dicembre 1999 (relativa alle modalità del rilievo archeologico, che presuppone la completa rimozione degli interventi) n. 9170 del 30 dicembre 1999 (individuazione dei 44 punti di appoggio ed ancoraggio) e n. 3375/1 del 16 maggio 2000;d'altra parte, la Soprintendenza per i beni Archeologici non poteva non autorizzare un intervento relativo ad "usi non compatibili con il … carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla … conservazione o integrità" ex art. 21 del decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 1994, n. 2288). Analogamente l'Assessorato reg.le P.I. e BB.CC. - Ufficio tutela paesaggio aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico n. 9164 del 30 novembre 1998 ex art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente "visto il carattere di amovibilità e temporaneità dell'intervento" ed il medesimo Consiglio comunale aveva approvato il progetto definitivo ex art. 42 della normativa di attuazione. P.R.G. allora vigente (deliberazione n. 21 del 23 febbraio 999) con la considerazione che "il progetto è costituito essenzialmente da strutture di adeguamento quasi interamente amovibili ad eccezione di alcuni locali (servizi igienici, n.d.r.) di modesto volume". L'intervento comunale di allestimento ligneo ha beneficiato di un finanziamento pubblico di 6,5 miliardi complessivi di vecchie lire ai sensi della legge n. 270/1997 e della legge regionale n. 30/1993 condizionato all'utilizzo dell'intervento medesimo per almeno 5 anni, scaduti nel 2005. Dopo numerosi esposti, le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico, con la nota del 16 maggio 2005, chiedevano per l'ennesima volta la rimozione della persistente "legnaia" dall'Anfiteatro romano, ormai palesemente illegittima: infatti, ai sensi degli artt. 16 del regio decreto n. 1457/1940 e 158 del decreto legislativo n. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica perde efficacia con lo scadere del periodo di cinque anni dall'emanazione, per cui, qualora non sia intervenuto nuovo nullaosta, dal dicembre 2003 l'allestimento ligneo non sarebbe autorizzato sul piano paesaggistico. Ora il pronunciamento del T.A.R. Sardegna: che farà l'Amministrazione comunale del sindaco Floris ? Continuerà a fare orecchie da mercante ? Decenza e rispetto della legge vorrebbero l'avvìo, senza ulteriori indugi, delle procedure per la rimozione dell'allestimento ligneo e la restituzione dell'Anfiteatro romano alla natura di bene culturale archeologico ed alla piena fruizione pubblicap.
Gruppo d'Intervento Giuridico e Amici della Terra
Stefano Deliperi

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