Illegittimo la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate in zone sottoposte a vincoli
La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, co. 3, e 4, co. 1, quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo», della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004»), nella parte in cui il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi concerne opere edilizie abusive realizzate in zone sottoposte a vincoli ove il vincolo non comporti inedificabilità assoluta.
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