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From: Stefano Deliperi
Sent: Wednesday, September 05, 2007 5:09 PM
Subject: CHIA, CEMENTO A RIDOSSO DELLE DUNE !
From: Stefano Deliperi
Sent: Wednesday, September 05, 2007 5:09 PM
Subject: CHIA, CEMENTO A RIDOSSO DELLE DUNE !
CHIA, CEMENTO A RIDOSSO DELLE DUNE ! Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico hanno inoltrato un nuovo esposto (5 settembre 2007) alle amministrazioni pubbliche (Ministeri per i beni e attività culturali e dell'ambiente, Assessorati regionali dell'urbanistica e della difesa dell'ambiente, Comune di Domus de Maria, Servizio tutela del paesaggio, Soprintendenza ai beni ambientali di Cagliari), al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai Carabinieri del N.O.E. ed alla Magistratura competenti in relazione ai lavori in corso per la realizzazione di residenze stagionali ("seconde case") in loc. Chia – Monte Cogoni – Porto Campana, a pochi passi dalle dune e dal mare, in Comune di Domus de Maria (CA). L'area di Chia è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni). Rientra, inoltre, nell'istituenda riserva naturale regionale "Capo Spartivento e Stagni di Chia" ai sensi della legge regionale n. 31/1989 (allegato "A") ed è contigua al sito di importanza comunitaria (SIC) "Stangioni de su Sali e di Chia" (ITB04235) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali. Nel piano paesaggistico regionale – P.P.R. (deliberazione Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006) l'area appare ricompresa nell'ambito di paesaggio costiero n. 3 "Chia" (art. 14 delle norme tecniche di attuazione) ed è classificata in parte "area naturale e sub naturale", "area semi-naturale", "area ad utilizzazione agro-forestale" e "insediamenti turistici". Essendo comunque il Comune di Domus de Maria sprovvisto di P.U.C. definitivamente approvato ed in vigore, si applicano per tale ambito di paesaggio costiero le disposizioni cautelari provvisorie di cui all'art. 15, comma 3°, delle norme tecniche di attuazione del P.P.R. Nel caso specifico, qualora si tratti di comparto inedificato di piano di lottizzazione – così come sembra - ogni intervento non autorizzato definitivamente appare dover esser rivisto alla luce delle disposizioni del P.P.R. e potrebbe esser realizzato soltanto previa "intesa" (art. 11 delle norme tecniche di attuazione) fra Regione, Comune e Privati. Inoltre, si deve rammentare che, per legge e giurisprudenza costante, l'efficacia di un piano di lottizzazione è di 10 anni, terminati i quali non possono più essere realizzate le parti (es. comparti) inattuale. Il piano di lottizzazione è stato convenzionato nel lontano agosto 1979, quindi, se non sono intervenuti sconosciuti atti di rinnovo, è scaduto da un bel pezzo. Insomma, sono parecchi gli aspetti legali ed ambientali che necessitano dei doverosi approfondimenti, così come sono numerosi i casi già denunciati dalle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico che hanno provocato a Chia l'arrivo della Polizia giudiziaria e della Procura della Repubblica. Evidentemente necessario per salvaguardare un patrimonio ambientale continuamente a rischio a causa di una speculazione immobiliare arrembante.
p. Gruppo d'Intervento Giuridico e Amici della Terra Stefano Deliperi
ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridico.blog.tiscali.it/
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